Visite dei familiari – Ordinanza Ministro della Salute 08.05.2021

Pubblicato il 24 Maggio 2021

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Visite dei familiari – applicazione dell’Ordinanza Ministro della Salute 08.05.2021

 

Spett.li famiglie, spett.li Ospiti,
con la presente comunicazione Vi informiamo relativamente alle nuove regole, relative alle visite ai Vostri familiari ricoverati, previste dal Ministro della Salute in data 08.05.2021 (allegato 1) e illustrate alle RSA bergamasche dall’ATS di Bergamo in data 13.05.2021.

Le regole generali per l’autorizzazione delle visite in presenza da parte di familiari/visitatori previste dall’Ordinanza in oggetto sono di seguito sintetizzate:
L’ingresso è consentito solo a visitatori o familiari in possesso di una delle Certificazioni Verde COVID 19 di cui all’articolo 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52) che di seguito Vi specifichiamo:
Certificazione Verde COVID 19 di avvenuta vaccinazione:
Deve riportare: Cognome, Nome, Data di nascita, Malattia o agente bersaglio: COVID-19, Tipo di vaccino, Prodotto, Medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino), Produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino, Numero della dose effettuata o numero di dosi totali previste per l’intestatario del certificato, Data dell’ultima somministrazione effettuata, Stato membro di vaccinazione, Struttura che detiene il certificato, Identificativo univoco del certificato. La certificazione ha una validità di nove mesi (a meno che nel frattempo l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2) dalla data del completamento de ciclo vaccinale. In caso di avvenuta effettuazione della prima dose la certificazione assume carattere di validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione di tale prima dose di vaccino.

Certificazione Verde COVID-19 di guarigione:
Deve riportare: Cognome, Nome, Data di nascita, Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19, Data del primo test positivo, Stato membro in cui è è stata certificata l’avvenuta positività, Struttura che ha rilasciato il certificato, Validità del certificato, identificativo univoco del certificato. La certificazione, rilasciata dalla struttura di ricovero del paziente affetto da Covid-19 oppure dal medico curante nel caso in cui non sia stata effettuata ospedalizzazione, ha una validità di sei mesi (a meno che nel frattempo l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2) dalla data di fine isolamento.

Certificazione Verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo:
Deve riportare: Cognome e nome, Data di nascita, Malattia o agente bersaglio: COVI-19, Tipologia di test effettuato, Nome del test, Produttore del test, Data e orario della raccolta del campione del test, Stato membro in cui è effettuato il test. La certificazione verde rilasciata a seguito di un tampone negativo ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale.

Si specifica che la Certificazione Verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo non può essere rilasciata dalle strutture sociosanitarie ma è necessario recarsi presso un laboratorio o farmacia autorizzata.

 

Nell’eventualità si rendesse necessaria per il visitatore/familiare l’esecuzione di test antigenico rapido, lo stesso potrà essere effettuato a carico del SSR presso i Punti Tampone territoriali esibendo, da parte della persona interessata, autodichiarazione relativa alla visita programmata (vedi allegato)

 

I visitatori in possesso di Certificazione Verde COVID 19 sono sottoposti alla sorveglianza in uso presso la RSA e al rispetto delle misure di prevenzione: autocertificazione dello stato di salute nel modello di triage, rilevazione della temperatura, sottoscrizione del “Patto di Condivisione del Rischio”, firma sul registro accessi, rispetto delle norme igienico sanitarie (igiene mani con soluzione idroalcolica, distanziamento, corretto utilizzo della mascherina, divieto di introdurre (nello specifico si fa tassativo divieto di consegna diretta di qualsivoglia oggetto all’ospite, cibo o bevanda che devono essere consegnati, previo accordo e autorizzazione della RSA, agli operatori che procedono alla sanificazione degli oggetti secondo le indicazioni del Referente COVID). Si specifica che, nel caso si rilevi una temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C, il visitatore verrà invitato a lasciare la struttura facendo rientro al domicilio con raccomandazione di contattare il proprio MMG. In caso di rifiuto del visitatore ad aderire alle norme di sorveglianza non è possibile autorizzare la visita. Il registro degli accessi viene conservato per almeno 14 giorni.

 Le visite in presenza dei familiari riguardano non più di due visitatori per volta, identificati dall’ospite o, in caso di sua incapacità cognitiva accertata, identificati nella sfera delle relazioni dell’ospite stesso e per una durata. Nei casi specifici, in presenza di disabilità psichiche e sensoriale, gravi disabilità, depressione grave, deterioramento cognitivo è possibile valutare l’alternanza di più visitatori individuati specificatamente. La programmazione delle visite in presenza dei familiari viene effettuata lungo l’arco della giornata con modalità e forme atte ad evitare assembramenti.

 È richiesto il massimo rispetto dei percorsi di accesso e uscita dei familiari/visitatori agli spazi dedicati alla visita.

 

È obbligatorio, secondo le disposizioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’08 maggio 2021, l’utilizzo esclusivo da parte di familiari e visitatori di mascherine FFP2. Non sono pertanto ammesse mascherine chirurgiche o mascherine di stoffa; in tale evenienza non sarà consentito l’accesso ai visitatori. Laddove possibile, compatibilmente alle condizioni cliniche e di tollerabilità, l’ospite indosserà i dispositivi di protezione delle vie aeree in base al livello di rischio

 

 Il contatto fisico tra visitatore /familiare e ospite è consentito esclusivamente nella stanza degli abbracci ove viene garantito il massimo livello di sicurezza rispetto al rischio di contagio.

 

 È sconsigliato l’accesso di minori <6 anni per i quali non è possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione, come indicato nell’Ordinanza

 

Per l’applicazione delle sopracitate disposizioni nazionali, sarà cura dei nostri operatori recepire da Voi la modalità scelta per la continuità delle relazioni con i vostri cari.

 

Consapevoli che l’Ordinanza vigente non risponde ai desideri di ripresa di una “normalità” tanto attesa, nella vita quotidiana e soprattutto nelle relazioni, siamo a disposizione per sostenerVi nello stare accanto ai Vs cari, sempre nel rispetto di quanto disposto dalla norma.

 

 

 

Di seguito l’allegato scaricabile e stampabili per la richiesta di esecuzione test antigenico rapido a carico del Servizio Sanitario regionale nei Punti Tampone autorizzati

 

all. 2 Richiesta di esecuzione tes antigenico rapido per visita familiari in RSA

Per i familiari/visitatori che necessitano di effettuare il tampone antigenico rapido per la visita in RSA e sono residenti nel territorio di Bergamo Ovest segnaliamo questo link Tamponi antigenici per accesso ospiti/visitatori presso le RSA e Udo (asst-bgovest.it)

 

Il patto di condivisione del rischio sarà fornito dalla RSA e sottoscritto in occasione della visita programmata

modello  fac simile all. 1 Patto di condivisione del rischio in uso

 

Certi della vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Le Direzioni

Istituto San Giuseppe di Villa D’Adda